Errori di progettazione o di direzione lavori? Vale la diligenza qualificata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20214/2017 ha condannato un’impresa appaltatrice per la presenza di vizi nel fabbricato (di 18 alloggi), affermando che:

L’impresa stessa è responsabile di eventuali vizi presenti nel progetto architettonico che deve realizzare.

Non sussiste, quindi, concorso di colpa tra committente e appaltatore, ma responsabilità diretta dell’appaltatore.

In sostanza ogni soggetto deve rispettare le regole della propria attività oltre a denunciare e far presente alla committenza, sulla base della propria esperienza, la presenza di eventuali vizi o errori presenti nel progetto.

Se il soggetto non si accorge dell’errore in fase di esecuzione dell’opera, nonostante abbia le competenze e qualifiche per farlo, viene ritenuto responsabile del vizio.

La casistica presa in esame riguarda un privato che aveva commissionato ad un’impresa la realizzazione di un fabbricato, incaricando la progettazione ad un professionista esterno all’azienda.

Al termine dei lavori era sorto un contenzioso in quanto il committente lamentava vizi delle opere e ritardi nella consegna.

La Corte territoriale aveva stabilito la presenza di un “concorso di colpa” tra committente ed appaltatore in quanto tali vizi “dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza”.

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La Cassazione ha quindi affermato che:

“L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto”.

Si rientra quindi nell’ambito della “diligenza qualificata” dell’appaltatore, ‘normata’ dall’art.1176 comma 2 del Codice civile, secondo cui l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte con diligenza qualificata.

Nel caso preso in esame, sulla base dei motivi sopra esposti, l’impresa è stata condannata al risarcimento richiesto.

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