La canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto.
E’ un tubo che serve a trasportare i fumi che vengono prodotti da un edificio, fino a portarli all’esterno.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione Civile 1092/1966, la canna fumaria rientra in quella presunzione di comunioni posta dall’articolo 1117 del codice civile.
Se, invece, è posta a servizio di un solo condomino (o di un esiguo numero di condomini) diventa una proprietà del singolo (o dei singoli).
E’ possibile proseguire con l’installazione di una canna fumaria anche se altri condòmini non sono d’accordo.
L’unico vincolo consiste nel rispettare caratteristiche tecniche, infatti, non può essere negato il permesso di costruire per l’installazione di una cannna fumaria in condominio perchè i condomini hanno negato il consenso.
A stabilirlo è stato il Tar Lombardia con sentenza 1308.
Nel caso specifico, il Comune aveva respinto la richiesta di installazione di una canna fumaria perché sarebbe stata collocata sulla facciata condominiale, in pareti di pertinenza di altri due condomini che avevano negato il loro consenso per motivi di decoro.
I criteri tecnici da rispettare per poter installare una canna fumaria in condominio sono i seguenti:
- non deve compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio;
- le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori non devono superare il limite della normale tollerabilità,
- deve rispettare le distanze legali con le proprietà contigue -> sulla base della normativa vigente, possiamo dichiarare che la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di un condomino non può essere inferiore a 75 cm dagli sporti dei balconi di proprietà;
- se va installata sul tetto, bisogna valutare l’impatto sul lastrico solare (o parte di esso) ove presente;
- dovrà rispettare il decoro architettonico -> non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l’armonia d’insieme
Se la canna fumaria è condominiale le spese di manutenzione ne rispondono tutti i condomini.
Se invece la canna fumaria è di proprietà esclusiva, ne risponde solo il proprietario e utilizzatore.
In assenza di precisi accordi tra i proprietari, si applicano le disposizioni di legge, per cui le spese (di pulizia, manutenzione, sostituzione, eventuale demolizione) si dividono in base ai millesimi di proprietà.