Ma cos’è l’APE?…non solo un insetto

APE-INSETTO-PRESTAZIONE-ENERGETICA

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) così come descritto dalla Legge 90/2013, comma 1, lettera I-bis, è un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 (più efficiente) a G (meno efficiente) le prestazioni energetiche degli edifici.

Chi può redigere l’APE?

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 definisce chi sono i soggetti certificatori. Per ottenere questa qualifica, secondo la legge nazionale, è sufficiente essere un tecnico abilitato per la progettazione di edifici ed impianti. Sono abilitati alla certificazione energetica degli edifici i professionisti che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

• laurea in ingegneria, architettura, agraria, scienze forestali, diplomati periti industriali, geometri e periti agrari;
• iscrizione al proprio ordine o collegio professionale;
• abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed impianti (nell’ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente).

Quanto vale l’APE?

L’attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (la data di scadenza di validità dell’attestato viene indicata nella prima pagina dell’APE) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Va infatti redatto nuovamente in caso di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria o ampliamento con i quali venga modificato l’involucro edilizio, impianto di climatizzazione invernale e/o estiva (generatori e/o tipo di distribuzione e/o tipo di controllo), serramenti, ecc. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE.

Quando è obbligatorio l’APE?

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta);

  • Donazione: trasferimenti a titolo gratuito;

  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari;

  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;

  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;

  • Ristrutturazione importante (quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio);

  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico;

  • Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per la gestione degli impianti termici o climatizzazione di edifici pubblici.

L’APE va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, ecc.

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non è necessario venga sostituito dall’APE.

Cos’è l’Indice di Prestazione Energetica?

L’indice di prestazione energetica corrisponde all’energia totale consumata dall’edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.

L’ indice indica quanta energia viene consumata affinchè l’edificio (o l’unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort secondo i servizi energetici presi in considerazione dal tipo di immobile.

L’unità di misura per prestazioni relative ad edifici residenziali è il kWh/m2*anno. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è EPgl (Indice di prestazione energetica globale). Spesso negli annunci immobiliari viene scritto IPE (o I.P.E.) ma è un acronimo poco corretto.

E come faccio a sapere se il mio APE è registrato alla Regione Veneto?

Per ricercare l’APE nel catasto energetico della Regione Veneto Ve.Net. energia-edifici si deve essere in possesso del codice identificativo dell’APE, anno di registrazione e codice chiave.

In questo modo si può verificare che l’attestato sia correttamente registrato nel portale regionale e che lo stesso abbia validità.

Questa operazione è da eseguire sempre al fine di non incorrere in problematiche in sede di stipula di atti di compravendita, donazione o di contratti di affitto.

(Ricerca APE Regione Veneto > http://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/ricerca_certificati.php)

Ed ecco la domanda più importante per il cliente… Quanto costa l’APE?

Il costo del certificato non è soggetto ad una tariffa minima e/o fissa, ogni certificatore energetico può applicare la propria tariffa, solitamente soggetta a variazioni a seconda della città e delle caratteristiche dell’immobile (dimensioni, tipologia del fabbricato, ecc.).

E’ comunque consigliato diffidare, al fine di ottenere un servizio di alta professionalità, da preventivi troppo bassi e che non comprendono il sopralluogo presso l’immobile (obbligatorio).

Per avere maggiori informazioni compila il form

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